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Art. 192 Rete di misurazione automatica per la sorveglianza della radioattività in Svizzera
1 L’UFSP gestisce una rete di misurazione automatica per la sorveglianza generale della radioattività nell’ambiente. Essa rileva anche le immissioni in prossimità delle aziende che immettono o possono immettere sostanze radioattive nell’ambiente in quantità elevate. 2 In collaborazione con le competenti autorità di vigilanza, l’UFSP formula i requisiti posti alla rete di misurazione per quanto riguarda la sorveglianza in prossimità delle aziende secondo il capoverso 1. 3 Le aziende per le quali non può essere escluso un rilascio elevato di radioattività assumono i costi di acquisto e di esercizio delle stazioni di misurazione della rete di misurazione automatica che servono a sorvegliare la radioattività in loro prossimità. 4 Sono considerati costi di acquisto i costi per l’acquisto degli apparecchi esclusi i costi di pianificazione. Sono considerati costi di esercizio i costi per la locazione di siti, la garanzia della sicurezza delle informazioni, la manutenzione, la riparazione e l’elettricità. 5 Ogni anno l’UFSP addebita ai singoli gestori i costi dell’anno precedente per le stazioni di misurazione a loro assegnate. |