Art. 195 Soglie di esame nella sorveglianza dell’ambiente
1 Se nell’ambiente sono accertate concentrazioni di radionuclidi artificiali suscettibili di comportare una dose efficace superiore a 10 µSv all’anno per una determinata via di esposizione e per gli individui della popolazione, l’UFSP ne accerta la causa. 2 Se i radionuclidi sono stati immessi da un’azienda che dispone di una licenza, l’UFSP informa l’autorità di vigilanza interessata. Questa, se possibile e opportuno, ordina l’esecuzione di provvedimenti di ottimizzazione per ridurre l’immissione. 3 Se i radionuclidi sono stati immessi da un’azienda che non dispone di una licenza, se i radionuclidi provengono dall’estero o la causa non è chiara, l’UFSP integra il suo programma di misurazione in maniera adeguata, se necessario, e informa la popolazione. |