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Art. 198
1 La CPR è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 OLOGA60. 2 Presta consulenza al Consiglio federale, al DFI, al DATEC, al DDPS, all’IFSN, agli uffici interessati e all’INSAI nelle questioni inerenti la radioprotezione. A questo scopo i suoi compiti consistono:
3 La CPR si compone di specialisti in campo scientifico e industriale. 4 Collabora con la Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC) e con la Commissione per la sicurezza nucleare (CSN). Si tratta in particolare di svolgere compiti comuni nel campo della radioprotezione. 5 Per l’esame di questioni specifiche, la CPR e i suoi comitati possono ricorrere a esperti esterni. 60 RS 172.010.1 61 www.ksr-cpr.ch |