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Art. 202 Disposizioni transitorie
1 Le licenze rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino al loro rinnovo o alla loro scadenza. Gli obblighi derivanti dal rilascio di una licenza si basano sulle disposizioni della presente ordinanza. 2 Ai procedimenti pendenti all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni della stessa. 3 Il limite di dose equivalente per il cristallino di cui all’articolo 56 capoverso 3 lettera a è valido a partire dal 1° gennaio 2019; prima si applica il limite secondo il diritto anteriore. 4 L’articolo 43 (autovalutazione e manuale di qualità dei titolari delle licenze) deve essere attuato al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. 5 Chi all’entrata in vigore della presente ordinanza è titolare di una licenza per una sorgente sigillata ad alta attività deve:
6 Chi all’entrata in vigore della presente ordinanza è titolare di un’azienda in cui sussiste un’elevata probabilità di rinvenimento di materiali radioattivi orfani deve, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, attuare le misure di cui all’articolo 104 e chiedere una licenza per l’attività. 7 Le scorie radioattive che all’entrata in vigore della presente ordinanza sono già state poste in stoccaggio per il decadimento radioattivo ai sensi dell’articolo 117 capoverso 2 possono rimanere in stoccaggio per un massimo di altri 30 anni dopo essere state nuovamente valutate in base ai nuovi livelli di allontanamento. La valutazione deve essere presentata all’autorità di vigilanza al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. 8 Entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i Cantoni adeguano la procedura per il rilascio dell’autorizzazione edilizia in modo che adempia i requisiti previsti dall’articolo 163 capoverso 1. 9 L’articolo 171 (contaminazione a lungo termine dopo un’emergenza) si applica solo tre anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. |
