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Art. 32 Ottimizzazione di esposizioni mediche
1 Per esami di radiodiagnostica, di radiologia interventistica e di medicina nucleare, il titolare della licenza deve mantenere le dosi di radiazione al livello più debole possibile per acquisire la necessaria immagine. 2 In tutte le esposizioni terapeutiche deve eseguire una pianificazione dosimetrica individuale. Le dosi per gli organi a rischio devono essere mantenute al livello più debole possibile, tenendo in considerazione lo scopo radioterapeutico previsto. 3 Ai fini della protezione dei pazienti, il processo di ottimizzazione comprende in particolare:
4 La dose cui è esposto il personale deve essere considerata nel processo di ottimizzazione. 5 Il DFI può emanare disposizioni sull’ottimizzazione tecnica per la protezione dei pazienti. |