|
Art. 50 Obblighi
1 Il titolare della licenza deve tenere un registro degli eventi radiologici medici. 2 Deve analizzare periodicamente con un gruppo di lavoro interdisciplinare gli eventi radiologici medici accaduti e procedere ai necessari adeguamenti d’esercizio per impedire il verificarsi di eventi analoghi. 3 Deve notificare all’autorità di vigilanza entro 30 giorni i seguenti eventi radiologici medici:
4 Per gli eventi radiologici medici di cui al capoverso 3 il titolare della licenza deve eseguire un’inchiesta e presentare un rapporto secondo l’articolo 129. |