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Art. 53 Giovani, donne in stato di gravidanza e donne che allattano
1 Le persone di età inferiore a 16 anni non possono essere esposte professionalmente a radiazioni. 2 Per i giovani di età compresa tra 16 e 18 anni e le donne in stato di gravidanza valgono i limiti di dose speciali di cui all’articolo 57. 3 Dal momento in cui è constatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa, l’esposizione alle radiazioni delle donne in stato di gravidanza deve essere accertata mensilmente. 4 Il DFI, d’intesa con l’IFSN, definisce quando le donne in stato di gravidanza devono essere equipaggiate con un ulteriore dosimetro personale attivo. 5 Le donne in stato di gravidanza devono, su loro richiesta, essere esentate dalle seguenti attività:
6 Le donne che allattano non possono eseguire lavori con materiale radioattivo in cui sussiste un rischio elevato d’incorporazione. |