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Art. 64 Obblighi dei titolari delle licenze o degli operatori di aeromobili nella dosimetria individuale
1 I titolari delle licenze o, per il personale di volo, gli operatori di aeromobili, devono far accertare l’esposizione di tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni impiegate nella loro azienda da un servizio di dosimetria individuale riconosciuto. Possono effettuare anche in proprio una determinazione delle dosi per mezzo di calcoli di cui all’articolo 62 o una misurazione di sondaggio per rilevare un’esposizione alle radiazioni interna. 2 Sono tenuti ad assumersi i costi per la dosimetria. 3 Sono tenuti a:
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