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Art. 65 Obblighi dei titolari delle licenze o degli operatori di aeromobili in caso di determinazione della dose di radiazione per mezzo di calcoli
1 Nel caso di una determinazione della dose di radiazione per mezzo di calcoli di cui all’articolo 62 effettuata nell’azienda, i titolari delle licenze o, per il personale di volo, gli operatori di aeromobili, devono notificare:
2 Per le aziende che rientrano nell’ambito di vigilanza dell’IFSN, l’IFSN emana direttive aggiuntive concernenti la notifica delle dosi di radiazione determinate per mezzo di calcoli. |