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Art. 67 Procedura e validità del riconoscimento
1 L’autorità di riconoscimento stabilisce, mediante un’ispezione e un esame tecnico, se un servizio di dosimetria individuale soddisfa i presupposti per il riconoscimento. Essa può affidare tale incarico a terzi. 2 Il riconoscimento può essere rilasciato per cinque anni al massimo. |