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Art. 78 Principi
1 Per limitare e controllare l’esposizione alle radiazioni, il titolare della licenza allestisce aree controllate o aree sorvegliate. 2 I lavori con materiale radioattivo oltre il livello di licenza, fatta eccezione per le sorgenti radioattive sigillate, devono essere svolti all’interno delle aree controllate in locali allestiti come aree di lavoro secondo l’articolo 81. 3 Per i locali o i luoghi all’interno di aree controllate o sorvegliate in cui sono possibili contaminazioni di superfici o dell’aria del locale o possono presentarsi intensità di dose ambientale elevate, l’autorità di vigilanza può disporre una suddivisione in zone secondo l’articolo 82 e rinunciare all’allestimento di aree di lavoro. |