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Art. 79 Limitazione della dose ambientale
1 Il locale o l’area in cui sono in funzione impianti o è manipolato materiale radioattivo va concepito o schermato in modo da non superare alcun limite. 2 Nei luoghi situati al di fuori delle aree controllate e sorvegliate dove possono trattenersi in permanenza individui della popolazione, la dose ambientale non deve superare 0,02 mSv la settimana. Nei luoghi in cui le persone non si trattengono in permanenza, tale valore può essere superato fino a cinque volte. 3 Se i luoghi di cui al capoverso 2 sono posti di lavoro, la dose ambientale può essere superiore corrispondentemente a una presenza presunta per motivi di lavoro di 40 ore settimanali. 4 L’influsso di molteplici sorgenti di radiazioni su un luogo da proteggere deve essere considerato. 5 D’intesa con l’IFSN, il DFI stabilisce vincoli per la dose ambientale all’interno e al di fuori delle aree controllate e sorvegliate. |