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Art. 82 Zone
1 Le zone sono suddivise in tipi di zona secondo l’allegato 10, in funzione del grado di contaminazione presente o prevedibile. 2 All’interno di zone con intensità di dose ambientale elevata, ai fini della pianificazione e regolamentazione degli equivalenti di dose individuale, devono essere allestiti e designati settori con intensità di dose ambientale massime ammesse secondo l’allegato 10. 3 In singoli casi, l’autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di zone o settori se la radioprotezione è garantita in maniera pari o maggiore. 4 D’intesa con l’IFSN, il DFI emana prescrizioni riguardanti i provvedimenti protettivi per i vari tipi di zona o di settore. |