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Art. 85
1 Le aree sorvegliate sono aree sottoposte a particolari requisiti ai fini della protezione contro l’esposizione a radiazioni ionizzanti dovute all’esercizio di impianti o alla manipolazione di sorgenti radioattive sigillate. 2 Vanno allestite quali aree sorvegliate:
4 Il titolare della licenza deve sorvegliare l’osservanza dei vincoli per le intensità di dose ambientale nonché dei provvedimenti protettivi e di sicurezza all’interno delle aree sorvegliate. 5 Le aree sorvegliate vanno contrassegnate secondo l’allegato 8. 6 Per il personale di volo professionalmente esposto a radiazioni non è necessario l’allestimento di aree sorvegliate. 7 Nei locali in cui sono in funzione esclusivamente piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico non è necessario allestire aree sorvegliate. |