Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina, a protezione dell’essere umano e dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti: - a.
- per le situazioni di esposizione pianificate:
- 1.
- le licenze,
- 2.
- l’esposizione della popolazione,
- 3.
- le attività non giustificate,
- 4.
- l’esposizione medica,
- 5.
- l’esposizione professionale,
- 6.
- la manipolazione delle sorgenti di radiazioni,
- 7.
- la manipolazione dei rifiuti radioattivi,
- 8.
- la prevenzione e la gestione di incidenti;
- b.
- per le situazioni di esposizione di emergenza: la prevenzione e la gestione;
- c.
- per le situazioni di esposizione esistenti: la manipolazione dei siti e degli oggetti radiologicamente contaminati, del radon, dei materiali contenenti radionuclidi presenti in natura nonché della contaminazione a lungo termine in seguito a un’emergenza;
- d.
- la formazione e l’aggiornamento delle persone che manipolano le radiazioni ionizzanti o con la radioattività;
- e.
- le attività di vigilanza e di esecuzione;
- f.
- la consulenza svolta dalla Commissione federale della radioprotezione (CPR).
2 Si applica a tutte le situazioni di esposizione a radiazioni ionizzanti artificiali e naturali. 3 Non si applica: - a.
- alle esposizioni ai radionuclidi che si trovano naturalmente nel corpo umano;
- b.
- alle esposizioni di persone alla radiazione cosmica: tuttavia si applica alle esposizioni del personale di volo alla radiazione cosmica;
- c.
- alle esposizioni in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre, purché non sia perturbata da interventi.
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