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Art. 109 Ulteriore uso
1 Per ulteriore uso si intende un’utilizzazione pianificata concretamente di un materiale radioattivo nel quadro di un’attività autorizzata, che inizia entro tre anni dall’ultima utilizzazione. L’autorità di vigilanza può approvare una proroga della scadenza. 2 L’autorità di vigilanza può esigere che un materiale radioattivo sia destinato a un ulteriore uso. |