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Art. 113 Provvedimenti di controllo
1 L’autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce nella licenza una sorveglianza delle emissioni ai sensi dell’articolo 112 capoversi 2–4. Può prevedere nella licenza l’obbligo di notifica. 2 La sorveglianza delle immissioni è retta dall’articolo 191. 3 L’autorità di vigilanza può obbligare il titolare della licenza a eseguire misurazioni supplementari o particolari nell’ambito della sorveglianza delle immissioni e a notificarle i risultati. 4 L’autorità di vigilanza può esigere che, prima della messa in esercizio, siano svolte perizie meteorologiche e misurazioni del livello radiologico iniziale (misure a «punto zero»). 5 Con il consenso dell’autorità di vigilanza, il titolare della licenza può rivolgersi a servizi esterni per lo svolgimento di misurazioni di sorveglianza. |