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Art. 117 Stoccaggio per il decadimento radioattivo
1 Le scorie radioattive contenenti esclusivamente radionuclidi il cui tempo di dimezzamento è uguale o inferiore a 100 giorni devono, per quanto possibile, essere trattenute nelle aziende in cui sono state prodotte, finché la loro attività non è decaduta a un livello tale da permetterne il declassamento secondo l’articolo 106 oppure l’immissione nell’ambito delle quote per le immissioni consentite secondo l’articolo 112 capoverso 2. 2 Le scorie radioattive la cui attività, a causa del decadimento radioattivo, al più tardi 30 anni dopo la fine dell’utilizzazione del materiale originario è decaduta a un livello tale da permetterne il declassamento secondo l’articolo 106 o il riciclaggio secondo l’articolo 115 devono rimanere stoccate fino a quel momento, sempre che non esista in generale un’alternativa più favorevole per l’uomo e l’ambiente. Esse vanno separate dalle scorie radioattive che non soddisfano questo presupposto. 3 Durante il tempo di decadimento, le scorie di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere:
4 Prima dell’allontanamento è necessario assicurare l’osservanza dell’articolo 106, rispettivamente degli articoli 112 o 115. 5 L’autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce i requisiti tecnici per i depositi di decadimento e per le attività a essi connesse.39 39 Introdotto dal n. II dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183). |