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Art. 118 Gas, polveri, aerosol e liquidi
1 Le scorie radioattive sotto forma di gas, polveri o aerosol che non possono essere immesse nell’ambiente devono essere trattenute mediante appositi dispositivi tecnici. 2 Le scorie radioattive liquide che non possono essere immesse nell’ambiente devono essere trasformate in una forma solida e chimicamente stabile. 3 L’autorità di vigilanza può ammettere deroghe ai capoversi 1 e 2 o ulteriori possibilità di trattamento, purché con esse sia realizzabile un’alternativa migliore per l’essere umano e l’ambiente. |