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Art. 12 Domande di licenza
1 Le domande intese a ottenere il rilascio o il rinnovo della licenza devono essere presentate all’autorità preposta al rilascio assieme ai documenti richiesti. 2 In caso di elevato potenziale di rischio radiologico, l’autorità preposta al rilascio delle licenze richiede in supplemento un’analisi del rischio. 3 I richiedenti stranieri devono indicare un recapito svizzero. 4 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e l’IFSN possono emanare disposizioni sui documenti e sulle prove richiesti nel loro rispettivo ambito di competenza. |