|
Art. 123 Organizzazione delle aziende
1 Il titolare della licenza deve adottare provvedimenti idonei per evitare incidenti. 2 L’azienda deve essere organizzata in modo da soddisfare i seguenti requisiti:
3 L’azienda deve essere organizzata in modo che gli incidenti di cui al capoverso 2 lettere c e d possano verificarsi soltanto raramente. 4 L’autorità di vigilanza esige dall’azienda l’adozione delle misure preventive necessarie per gli incidenti di cui al capoverso 2 lettere c e d, come pure per quelli la cui frequenza di accadimento annua è inferiore a 10–6, ma le cui conseguenze possono essere gravi. 5 Essa stabilisce, nel singolo caso, i metodi e le condizioni per l’analisi degli incidenti e per la classificazione degli incidenti nelle categorie di frequenza di cui al capoverso 2 lettere b–d. La dose efficace o le dosi equivalenti risultanti da irradiazioni accidentali di persone devono essere accertate mediante le grandezze di apprezzamento e i fattori di dose di cui agli allegati 3, 5 e 6 conformemente allo stato della scienza e della tecnica. 6 L’autorità di vigilanza può chiedere alle aziende in cui possono verificarsi gli incidenti menzionati nel capoverso 2 lettera d di:
|