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Art. 13 Procedura ordinaria di rilascio della licenza
1 L’autorità preposta al rilascio delle licenze valuta con procedura ordinaria le attività e le sorgenti di radiazioni soggette all’obbligo della licenza, fatti salvi gli articoli 14 e 15. 2 Esamina i documenti presentati quanto a completezza, forma, contenuto e portata. 3 Decide se sono necessari vincoli di dose riferiti alla sorgente per la popolazione e li stabilisce nella licenza. |