|
Art. 136 Allestimento di provvedimenti protettivi d’emergenza in prossimità di aziende
1 L’autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce, nel singolo caso, in quale misura le aziende presso le quali, in ragione dei quantitativi e dell’attività di radionuclidi autorizzati, può verificarsi un’emergenza sono tenute a partecipare alla preparazione e alla realizzazione dei provvedimenti protettivi d’emergenza in loro prossimità o ad adottarli esse stesse. 2 Per la preparazione dei provvedimenti protettivi d’emergenza, si avvale della collaborazione degli organi e dei servizi d’intervento cantonali competenti e li informa in merito ai provvedimenti adottati. 3 Per il preallarme o l’allarme e per la preparazione e l’esecuzione dei provvedimenti protettivi in caso di aumento della radioattività in prossimità di impianti nucleari si applicano l’ordinanza del 20 ottobre 201046 sulla protezione d’emergenza e l’ordinanza del 18 agosto 201047 sull’allarme. 46 [RU 2010 5191, 2018 4335. RU 2018 4953all. 5 n. I]. Vedi ora l’O del 14 nov. 2018 (RS 732.33). 47 [RU 2010 51795191art. 20 n. 2, 2013 4475, 2017 605, 2018 4953all. 5 n. II 1. RU 2020 5087all. 3 n. I 1]. Vedi ora l’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione ( RS 520.12). |