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Art. 144 Istruzione
1 In una situazione di esposizione di emergenza le persone mobilitate devono essere istruite. 2 Il DFI, d’intesa con l’IFSN e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce:
3 Sono responsabili dell’istruzione le rispettive autorità, amministrazioni, organizzazioni e aziende. |