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Art. 147
1 Qualora accertino, in base alla legislazione sulle derrate alimentari, un superamento del tenore massimo per i radionuclidi nelle derrate alimentari in una situazione di esposizione di emergenza o nella successiva situazione di esposizione esistente, le autorità di esecuzione cantonali adottano i provvedimenti secondo la legislazione sulle derrate alimentari e ne informano l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). 2 L’USAV informa l’UFSP e gli altri Cantoni riguardo alle notifiche di cui al capoverso 1 pervenutegli. |