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Art. 15 Omologazione per sorgenti di radiazioni
1 L’UFSP può rilasciare un’omologazione per sorgenti di radiazioni che comportano un potenziale di rischio particolarmente esiguo per l’essere umano e l’ambiente (art. 29 let. c LRaP), specialmente se:
2 L’UFSP esamina i documenti presentati quanto a completezza, forma, contenuto e portata. 3 Sottopone a una prova di omologazione le sorgenti di radiazioni per cui è prevista questa omologazione. A tale scopo, può avvalersi di altri servizi. 4 Nel rilasciare un’omologazione stabilisce:
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