1 L’UFSP gestisce una banca dati sulle licenze rilasciate ai sensi della presente ordinanza.
2 Lo scopo della banca dati è di:
- a.
- mettere a disposizione le informazioni necessarie per il rilascio di licenze;
- b.
- semplificare le pratiche amministrative necessarie per il rilascio di licenze;
- c.
- semplificare le attività di vigilanza delle autorità competenti.
3 I seguenti dati riguardanti il titolare della licenza possono essere memorizzati nella banca dati:
- a.
- per le persone fisiche: cognome, nome e cognomi precedenti; per le persone giuridiche: ditta della persona giuridica;
- b.
- indirizzo privato o professionale;
- c.
- per le persone fisiche: funzione e titolo accademico;
- d.
- numeri di telefono;
- e.
- indirizzi per la comunicazione elettronica;
- f.
- categoria di azienda;
- g.
- indicazioni di cui all’articolo 179 capoverso 3 concernenti i periti in radioprotezione;
- h.
- numero d’identificazione delle imprese (IDI) conformemente alla legge federale del 18 giugno 201020 sul numero d’identificazione delle imprese;
- i.
- numero di cliente INSAI.
4 Possono inoltre essere memorizzate nella banca dati indicazioni tecniche su sorgenti di radiazioni.
5 Valgono i seguenti diritti di accesso individuali:
- a.
- i collaboratori della Divisione radioprotezione dell’UFSP, dell’Unità specialistica competente dell’IFSN nonché del Settore fisica dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) sono autorizzati a elaborare i dati della banca dati;
- b.
- mediante un accesso elettronico, i titolari delle licenze registrati sono autorizzati a visionare le loro licenze e i loro dati registrati nella banca dati e a formulare domande di modifica;
- c.
- è dato accesso ai dati ai responsabili delle applicazioni informatiche che si occupano di manutenzione, esercizio o programmazione, se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti.