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Art. 19 Obblighi di carattere organizzativo
1 Il titolare della licenza deve trasmettere al perito in radioprotezione le competenze necessarie e mettergli a disposizione i mezzi necessari all’adempimento dei suoi compiti. 2 Il titolare della licenza deve inoltre:
3 Se il titolare della licenza occupa personale di aziende di servizi o di altre aziende a titolo di persone professionalmente esposte a radiazioni, deve richiamare l’attenzione di tali aziende sulle prescrizioni determinanti in materia di radioprotezione. |