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Art. 28 Giustificazione di procedure diagnostiche o terapeutiche
1 Ogni applicazione generale di procedure diagnostiche o terapeutiche deve essere giustificata preventivamente. 2 La giustificazione di procedure diagnostiche o terapeutiche esistenti va verificata appena ci sono prove nuove e rilevanti circa l’efficacia o le conseguenze delle procedure. 3 La CPR elabora, in collaborazione con le associazioni professionali o di categoria interessate, e pubblica raccomandazioni21 a giustificazione delle procedure di cui ai capoversi 1 e 2. 21 www.ksr-cpr.ch |