|
Art. 34 Rilevamento delle dosi di radiazione mediche
1 L’UFSP rileva periodicamente, tuttavia almeno ogni dieci anni, le dosi di radiazione delle esposizioni mediche nella popolazione. 2 Può richiedere ai titolari delle licenze dati anonimizzati riguardanti applicazioni terapeutiche, diagnostiche, interventistiche o di medicina nucleare, in particolare:
3 Può incaricare terzi di allestire statistiche. Comunica loro i dati necessari a tale scopo. |