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Art. 42 Coordinamento, preparazione ed esecuzione
1 I terzi eventualmente coinvolti dall’UFSP per il coordinamento e la preparazione di audit clinici (art. 189) devono essere esperti di differenti istituzioni e associazioni di specialisti. 2 I terzi eventualmente coinvolti dall’UFSP per l’esecuzione di audit clinici (art. 189) devono essere auditor che dispongono di un’esperienza professionale pluriennale nel loro settore specifico ed essere indipendenti dai titolari delle licenze sottoposti ad audit. 3 L’UFSP mette a disposizione dei terzi coinvolti i dati necessari sui titolari delle licenze. 4 I terzi coinvolti informano l’UFSP se nell’analisi degli audit accertano notevoli divergenze dalle disposizioni della presente ordinanza o dallo stato della scienza e della tecnica. |