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Art. 44 Autorizzazioni
1 Lo svolgimento di progetti di ricerca con applicazione di sorgenti di radiazioni sull’essere umano necessita di un’autorizzazione di cui all’articolo 45 della legge del 30 settembre 201122 sulla ricerca umana (LRUm). 2 Per condurre sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici che possono emettere radiazioni ionizzanti occorre inoltre un’autorizzazione di cui all’articolo 54 della legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici (LATer). |