|
Art. 46 Immissione in commercio e applicazione
1 Per l’immissione in commercio di radiofarmaci e la loro applicazione sull’essere umano si applicano le disposizioni della LATer24. 2 Il consenso dell’UFSP è necessario per:
3 L’UFSP dà il suo consenso basandosi sui documenti ricevuti nell’ambito della domanda di omologazione, nonché sulla valutazione e sulla motivazione della Commissione tecnica per i radiofarmaci. 4 I radiofarmaci devono essere contrassegnati come tali. L’etichetta sulla confezione deve contenere almeno le seguenti indicazioni rilevanti ai fini della radioprotezione:
5 Per l’etichettatura vigono inoltre le prescrizioni della legislazione sui medicamenti. 6 Le impurezze radionuclidiche di lunga durata rilevanti ai fini dello smaltimento vanno indicate nella documentazione di accompagnamento. 24 RS 812.21 |