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Art. 47 Preparazione e controllo di qualità
1 Chi prepara radiofarmaci è tenuto ad eseguire i controlli di qualità descritti nelle informazioni professionali. 2 L’UFSP può prelevare in qualsiasi momento campioni per accertare se i presupposti di cui all’articolo 46 sono ancora soddisfatti. A tale scopo, può avvalersi di laboratori specializzati. 3 Il DFI può stabilire requisiti applicabili alla preparazione e all’applicazione di radiofarmaci; a tal fine tiene conto delle direttive nazionali e internazionali come pure delle raccomandazioni delle associazioni specializzate, in particolare dell’European Association of Nuclear Medicine (EANM)25 o della Società Svizzera di Radiofarmacia / Chimica Radiofarmaceutica (SSRCR)26. 25 Queste raccomandazioni possono essere consultate gratuitamente in inglese sul sito Internet dell’EANM all’indirizzo www.eanm.org. 26 Queste raccomandazioni possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet della SSRCR all’indirizzo www.sgrrc.ch. |