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Art. 48 Commissione tecnica per i radiofarmaci
1 La Commissione tecnica per i radiofarmaci (CTRF) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 199827 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). 2 Consiglia il Dipartimento federale dell’interno (DFI), l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e l’UFSP per le questioni legate alla radiofarmaceutica. Ha in particolare i compiti seguenti:
3 È composta di periti dei settori scientifici della medicina nucleare, della farmacia, della chimica e della radioprotezione. 27 RS 172.010.1 29 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. 6 all’O del 21 set. 2018 sui medicamenti, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3577). |