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Art. 56 Limiti di dose
1 Per le persone professionalmente esposte a radiazioni, la dose efficace non deve superare il limite di 20 mSv per anno civile. 2 Eccezionalmente e con l’approvazione dell’autorità di vigilanza, per queste persone il limite per la dose efficace può raggiungere 50 mSv per anno civile, purché la dose totale accumulata nei cinque anni precedenti, compreso l’anno in corso, sia inferiore a 100 mSv. 3 Per queste persone la dose equivalente non può superare i seguenti limiti:
4 Le persone professionalmente esposte a radiazioni provenienti dall’estero possono accumulare in Svizzera soltanto una dose efficace di 20 mSv per anno civile, tolta la dose già ricevuta nell’anno civile in corso. |