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Art. 58 Provvedimenti in caso di superamento dei limiti di dose
1 Se per una persona professionalmente esposta a radiazioni è superato un limite di dose di cui all’articolo 56 capoversi 1−3 e all’articolo 57 capoverso 1, per il resto dell’anno civile questa persona può accumulare al massimo:
2 È fatto salvo il consenso dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 56 capoverso 2. 3 In caso di superamento del limite di cui all’articolo 57 capoverso 2, le donne in stato di gravidanza non devono più essere impiegate nell’area controllata o sorvegliata per il resto della gravidanza conformemente agli articoli 80 e 85. |