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Art. 61 Dosimetria per le persone professionalmente esposte a radiazioni
1 Per le persone professionalmente esposte a radiazioni, l’esposizione alle radiazioni va accertata individualmente e conformemente all’allegato 4 (dosimetria individuale). 2 L’esposizione alle radiazioni esterna va accertata mensilmente. 3 L’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe ai capoversi 1 e 2, qualora:
4 D’intesa con l’IFSN, il DFI stabilisce come e a quali intervalli di tempo va accertata l’esposizione alle radiazioni interna. A tal fine considera le condizioni di lavoro e i radionuclidi impiegati. 5 D’intesa con l’IFSN, disciplina quando debba essere impiegato un secondo sistema di dosimetria autonomo che adempie una funzione supplementare. |