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Art. 62 Determinazione della dose di radiazione per mezzo di calcoli
1 Per i casi in cui la misurazione individuale della dose non è idonea, il titolare della licenza deve accertare la dose di radiazione per mezzo di calcoli; ciò richiede l’approvazione dell’autorità di vigilanza. 2 Il DFI emana, d’intesa con l’IFSN, disposizioni per la determinazione delle dosi di radiazione per mezzo di calcoli. 3 Per il personale di volo può avere luogo una determinazione della dose di radiazione per mezzo di calcoli da parte dell’operatore di aeromobili stesso. Il software utilizzato deve essere conforme allo stato della tecnica. |