Art. 64 Obblighi dei titolari delle licenze o degli operatori di aeromobili nella dosimetria individuale
1 I titolari delle licenze o, per il personale di volo, gli operatori di aeromobili, devono far accertare l’esposizione di tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni impiegate nella loro azienda da un servizio di dosimetria individuale riconosciuto. Possono effettuare anche in proprio una determinazione delle dosi per mezzo di calcoli di cui all’articolo 62 o una misurazione di sondaggio per rilevare un’esposizione alle radiazioni interna. 2 Sono tenuti ad assumersi i costi per la dosimetria. 3 Sono tenuti a: - a.
- informare le persone interessate sui risultati della dosimetria;
- b.
- consegnare loro un riassunto scritto di tutte le dosi:
- 1.
- al termine del rapporto di lavoro,
- 2.
- prima che inizino a lavorare in un’altra azienda;
- c.
- mettere a disposizione dell’INSAI i dati relativi all’azienda, al personale e dosimetrici necessari per l’applicazione dei provvedimenti preventivi di medicina del lavoro;
- d.
- al raggiungimento di una soglia di notifica di cui all’articolo 63, presentare all’autorità di vigilanza, su richiesta della stessa, una dichiarazione sulla causa della dose. La dichiarazione deve avvenire per scritto entro due settimane;
- e.
- notificare al servizio di dosimetria individuale cui hanno affidato il mandato, per tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni nella loro azienda, i dati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettere a–e e g–i;
- f.
- notificare direttamente al registro centrale delle dosi le dosi che non sono state accertate da un servizio di dosimetria individuale svizzero, accumulate in occasione di missioni all’estero dalle persone professionalmente esposte a radiazioni; tale notifica deve avere luogo entro un mese dal termine della missione in una forma prescritta dall’UFSP.
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