Art. 69 Obblighi di notifica del servizio di dosimetria individuale
Il servizio di dosimetria individuale è tenuto a: - a.
- notificare, entro un mese dalla scadenza del periodo di sorveglianza, i dati di cui all’articolo 73 ai seguenti servizi:
- 1.
- al titolare della licenza o all’operatore di aeromobili per il personale di volo,
- 2.
- al registro centrale delle dosi (art. 72) in una forma prescritta dall’UFSP,
- 3.
- direttamente all’IFSN, se si tratta di dati che rientrano nel suo ambito di vigilanza;
- b.
- se è superata una soglia di notifica per periodo di sorveglianza di cui all’articolo 63, il servizio di dosimetria individuale notifica il superamento al titolare della licenza e all’autorità di vigilanza al più tardi dieci giorni lavorativi dopo la ricezione del dosimetro;
- c.
- se sussiste il sospetto di superamento di un limite di dose, il servizio di dosimetria individuale notifica il risultato entro un giorno lavorativo al titolare della licenza o, per il personale di volo, all’operatore di aeromobili, e all’autorità di vigilanza. Se si tratta di un lavoratore dipendente, esso informa anche l’INSAI;
- d.
- per i servizi di dosimetria individuale riconosciuti dall’IFSN, quest’ultimo emana una direttiva concernente le notifiche.
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