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Art. 7 Vincoli di dose
1 Per le situazioni di esposizione pianificate, è fissata la dose per persona dovuta a una singola attività o sorgente di radiazioni (vincolo di dose). Per ciascuna sorgente di radiazioni questo vincolo di dose è fissato in modo che la somma di tutte le dosi dovute a più sorgenti di radiazioni non superi il limite di dose. 2 Il titolare della licenza stabilisce i vincoli di dose per le persone professionalmente esposte a radiazioni nella sua azienda. 3 L’autorità preposta al rilascio delle licenze (art. 11) decide se per la popolazione occorrano vincoli di dose e li stabilisce nella licenza. Qualora ciò non fosse avvenuto per le attività che hanno già ottenuto la licenza, l’autorità di vigilanza (art. 184) può stabilire vincoli di dose riferiti alla sorgente. 4 I vincoli di dose sono strumenti di ottimizzazione. Nella fissazione dei vincoli si tiene conto dello stato della scienza e della tecnica. 5 Qualora un vincolo di dose venisse superato, è necessario prendere provvedimenti. |
