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Art. 81 Aree di lavoro
1 Le aree di lavoro devono essere installate all’interno di un’area controllata in locali separati, previsti esclusivamente a tale scopo. 2 Sono classificate in funzione delle attività dei materiali radioattivi manipolati per operazione o utilizzati per giorno nei seguenti tipi:
3 L’autorità di vigilanza può autorizzare valori che superano fino a 100 volte quelli di cui al capoverso 2 per lo stoccaggio di materiale radioattivo nelle aree di lavoro. 4 Può autorizzare deroghe al capoverso 1 se sussistono motivi legati alla tecnica o alla gestione e rimane garantita la radioprotezione. 5 Per manipolazioni a basso rischio di incorporazione, essa può, in casi eccezionali, autorizzare valori che superano fino a dieci volte quelli di cui al capoverso 2, purché sia garantita la radioprotezione. 6 Nel singolo caso e tenendo conto del rischio di incorporazione può attribuire aree di lavoro a un tipo diverso da quanto previsto nel capoverso 2, purché vi si eseguano esclusivamente lavori con pericolo di inalazione esiguo. 7 D’intesa con l’IFSN, il DFI emana le necessarie prescrizioni riguardanti i provvedimenti protettivi. |