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Art. 83 Trattamento al termine dei lavori
1 Il titolare della licenza è tenuto ad assicurarsi che per le aree controllate che non sono più adibite alla manipolazione di materiale radioattivo e, se necessario, anche per le loro adiacenze, comprese tutte le installazioni e il materiale ivi rimasto, siano soddisfatti i criteri della misurazione di declassamento di cui all’articolo 106 e non siano superati i limiti di immissione di cui all’articolo 24. 2 Deve dimostrare all’autorità di vigilanza che l’obbligo di cui al capoverso 1 è rispettato. 3 Può adibire ad altri usi le aree controllate interessate soltanto dopo l’approvazione dell’autorità di vigilanza. |