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Art. 84 Vincoli per le contaminazioni
1 Quando da un’area controllata escono persone o materiali, occorre prima assicurare che il vincolo per la contaminazione delle superfici secondo l’allegato 3 colonna 12 non venga superato. Per l’esenzione di materiali si applicano i requisiti di cui all’articolo 106. 2 Se nelle aree controllate la contaminazione dei materiali e delle superfici supera di oltre dieci volte il vincolo di cui all’allegato 3 colonna 12, devono essere applicati provvedimenti di decontaminazione o altri provvedimenti protettivi idonei. 3 Se nelle aree controllate una parte della contaminazione rimane fissata alla superficie anche a seguito di sollecitazioni prevedibili, i vincoli dell’allegato 3 colonna 12 si applicano solamente alla contaminazione trasmissibile. |