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Art. 89 Strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti
1 Il titolare della licenza deve fare in modo che l’azienda disponga del numero necessario di idonei strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti. 2 Nei locali o nelle aree in cui sono manipolate o sono in funzione sorgenti di radiazioni e sussiste un rischio corrispondente devono essere sempre disponibili strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti destinati al controllo dell’intensità di dose, della contaminazione delle superfici e dell’aria. |