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Art. 90 Requisiti degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti
Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti sono assoggettati all’ordinanza del 15 febbraio 200633 sugli strumenti di misurazione e alle disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emanate d’intesa con il DFI e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). 33 RS 941.210 |