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Art. 94 Contrassegno
1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. 2 Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all’articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un numero univoco. Tale numero deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa. 3 Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l’attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 291934. 4 L’autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1–3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili. 34 ISO 2919, versione 2012-02-15, Protezione dalle radiazioni – Sorgenti radioattive sigillate – requisiti generali e classificazione. Le norme tecniche ISO menzionate nella presente ordinanza possono essere consultate gratuitamente presso l’UFSP, 3003 Berna. Possono essere ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch. |