1 L’UFCOM attribuisce uno o più numeri a persone giuridiche e fisiche che intendono utilizzarli per il servizio corrispondente. Le domande di attribuzione sono trattate nell’ordine cronologico d’inoltro all’UFCOM.
2bis Il titolare di un numero attribuito individualmente deve garantire che in caso di esercizio, utilizzo o menzione del numero da parte di terzi sia rispettato il diritto applicabile, in particolare le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni dell’UFCOM e le disposizioni della decisione d’attribuzione.86
3 Il titolare di un numero attribuito individualmente deve, su domanda, indicare all’UFCOM quali prestazioni forniva in un determinato momento.87
84 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).
85 Abrogato dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).
86 Introdotto dall’all. n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845).
87 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).