Ordinanza
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Art. 13d Modifica dell’autorizzazione e del contratto
1 L’UFCOM può adeguare prima dello scadere della loro validità singole disposizioni dell’autorizzazione o del contratto alle mutate condizioni di fatto o di diritto, se tale modifica è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti. 2 Il delegato riceve un indennizzo adeguato se la modifica dell’autorizzazione o del contratto gli causa un danno finanziario in relazione ai compiti di gestione e attribuzione di elementi d’indirizzo a lui delegati. Questo indennizzo non comprende la compensazione del mancato guadagno.34 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039). |
